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Gli aspetti tributari della donazione immobiliare

La donazione immobiliare è il contratto col quale una parte, il donante, per spirito di liberalità, ne arricchisce un’altra, il donatario, trasferendo in favore di questa la proprietà di un immobile o altro diritto sullo stesso.
La causa della donazione immobiliare, pertanto, è riconducibile al depauperamento del patrimonio immobiliare del donante, cui corrisponde l’arricchimento del patrimonio immobiliare del donatario.

La donazione immobiliare rappresenta una sorta di “anticipo” in vita da parte del donante del suo patrimonio immobiliare. Tale patrimonio poi andrà in favore dei suoi eredi dopo la sua morte e, per tale ragione, è soggetto ad una disciplina tributaria analoga a quella della successione.

L’imposta sulle donazioni

La donazione immobiliare rientra nella categoria degli “atti traslativi a titolo gratuito” e come tale è soggetta anzitutto all’imposta sulle donazioni ex art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990 e art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006, da calcolare sul valore fiscale della donazione dichiarato in atto.
L’imposta sulle donazioni prevede aliquote diverse a seconda della sussistenza o meno di un rapporto di coniugio, di parentela o di affinità, intercorrente tra donante e donatario. Nello specifico:

  1. aliquota del 4% per le donazioni immobiliari a favore del coniuge, dell’unito civilmente e dei parenti in linea retta;
  2. aliquota del 6% per le donazioni immobiliari a favore dei fratelli e delle sorelle;
  3. aliquota del 6% per le donazioni immobiliari a favore degli altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea retta e degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  4. aliquota dell’8% per le donazioni immobiliari a favore di tutti gli altri soggetti (parenti, affini o estranei).

Inoltre, per le prime due ipotesi, la legge prevede dei limiti di franchigia entro i quali l’imposta non va versata, ma va pagata solo in caso di superamento di tali limiti e solo per l’esubero:

  • per il coniuge, l’unito civilmente ed i parenti in linea retta, la franchigia è di 1.000.000,00 di euro;
  • per i fratelli e le sorelle, la franchigia è di 100.000,00 euro.

Le imposte ipotecarie e catastale

Nelle donazioni immobiliari vanno poi versate altre due imposte, l’ipotecaria e la catastale, che variano a seconda che il donatario faccia o meno richiesta di applicazione delle agevolazioni prima casa sull’immobile donato.
In caso di richiesta di agevolazioni prima casa:

  • l’imposta ipotecaria è fissa di 200,00 euro, ex art. 69, comma 3, L. n. 342/2000;
  • anche l’imposta catastale è fissa di 200,00 euro, ex art. 69, comma 3, L. n. 342/200.

In caso di assenza di agevolazioni prima casa:

  • l’imposta ipotecaria è calcolata, sul valore fiscale della donazione dichiarato in atto, con aliquota del 2% (col minimo di euro 200,00), ex art. 1, Tar., D.Lgs n. 347/1990;
  • l’imposta catastale è calcolata, anch’essa sul valore fiscale della donazione dichiarato in atto, con aliquota dell’1% (col minimo di euro 200,00), ex art. 10, comma 1, D.Lgs n. 347/1990.

Altre imposte imposte e tasse

Le donazioni immobiliari, infine, scontano sempre anche:

  • l’imposta di bollo di euro 230,00, ex art. 1, comma 1-bis, punto 1), Tar., Parte I°, D.P.R. n. 642/1972;
  • le tasse ipotecarie di euro 35,00 e 55,00, ex artt. 1.1. e 1.2., Tab., D.Lgs. n. 347/1990.

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