Un Italia sempre più internazionale
Negli ultimi anni, l’Italia ha assunto una dimensione sempre più internazionale, grazie a una serie di sviluppi economici, culturali, tecnologici e turistici che hanno rafforzato i suoi legami con il resto del mondo.
L’Italia è da sempre una delle principali destinazioni turistiche a livello mondiale, con città come Roma, Firenze e Venezia che attraggono milioni di visitatori ogni anno. Tuttavia, il turismo è diventato sempre più internazionale e diversificato, con la promozione di destinazioni meno note e una maggiore attenzione a esperienze di viaggio autentiche. Lecco, ad esempio, si sta dimostrando sempre più attrattiva e la presenza di stranieri risulta nell’ultimo periodo decisamente più evidente.
Il nostro paese attrae significativi investimenti internazionali negli ultimi anni, in diversi settori e ciò ha un riflesso anche nell’attività notarile la quale viene coinvolta con molta frequenza in operazioni societarie e immobiliari ove i comparenti sono stranieri. Gli stranieri, non in possesso di un permesso di soggiorno, che desiderano acquistare immobili o costituire/acquisire una società in Italia devono rispettare il principio di reciprocità.
Questo principio, applicato in diversi ambiti, impone che un cittadino straniero possa godere di diritti in Italia solo se il Paese di provenienza riconosce gli stessi diritti agli italiani. Il notaio ha una funzione cruciale in questo ambito, poiché è responsabile di verificare l’esistenza delle condizioni di reciprocità prima di stipulare atti notarili per cittadini stranieri. Questo significa che, prima di procedere alla firma di atti di compravendita di immobili o costituzione/acquisizione di società da parte di stranieri, il notaio deve accertarsi che nel paese d’origine di questi ultimi anche gli italiani possano svolgere le stesse operazioni.
La verifica avviene mediante degli approfondimenti legali della legge dello Stato estero di provenienza dello straniero. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale mette a disposizione una banca dati per verificare i trattati e gli accordi internazionali e, in caso, di dubbio è possibile interpellare il Ministero stesso, il quale ha il dovere d’ufficio di derimere eventuali contenziosi o comunque di rilasciare pareri in ordine alla fattibilità di una determinata operazione.
Questo vale in riferimento agli Stati che non hanno sottoscritto con l’Italia alcun trattato internazionale o accordo bilaterale. Infatti, nel caso il paese di provenienza abbia sottoscritto un accordo bilaterale o un trattato internazionale il notaio è esentato dalla verifica di reciprocità e dovrà basare la sua decisione sulla fattibilità o meno dell’operazione in base al contenuto dell’accordo bilaterale o del trattato e ciò rende, senza dubbio, più facile la verifica.
Per i cittadini facenti parte dell’Unione Europea, in virtù dei principi della libera circolazione e del mercato unico, generalmente non è necessaria una verifica di reciprocità, dato che godono degli stessi diritti dei cittadini italiani. Lo stesso dicasi per i paesi facenti parte dello Spazio economico europeo (SEE) che è stato istituito nel 1994 allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall’Unione europea al proprio mercato interno ai paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA).
L’EFTA è un’organizzazione intergovernativa istituita nel 1960 che promuove appunto il libero scambio e l’integrazione economica fra i suoi membri, in Europa e a livello globale. La Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein sono membri del SEE, mentre la Svizzera fa parte dell’EFTA, ma non del SEE e ciò, ad esempio, determina che i cittadini dei primi tre Stati sono esentati dalla verifica della reciprocità mentre i cittadini Svizzeri devono essere sottoposti alla verifica della reciprocità.
Se non viene accertata la reciprocità o se esistono restrizioni, il notaio non può procedere con l’atto a pena della nullità dello stesso. Il principio di reciprocità garantisce una parità di trattamento e tutela gli interessi italiani. Allo stesso tempo, permette ai cittadini stranieri di accedere a diritti economici e civili nel rispetto della normativa italiana.
In sintesi, il notaio italiano ha il compito di garantire la correttezza degli atti in base alla legge, e la verifica della reciprocità è uno degli strumenti essenziali per assicurare che le operazioni rispettino i principi di equità e parità tra paesi.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, l’accertamento della condizione di reciprocità non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all’art. 9 del testo unico dell’immigrazione, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno. Non è, quindi, sufficiente detenere un qualunque permesso di soggiorno, o il semplice visto di ingresso, magari ad esempio per il semplice transito, ma è obbligatorio detenere la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno, rilasciato tassativamente per le motivazioni sopra indicate. Ai fini dell’esenzione dalla verifica della reciprocità, appare idoneo il possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che ha sostituito, la carta di soggiorno. Lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato 8-2020/A, ipotizza come anche per i permessi di soggiorno per i casi speciali (per motivi di protezione sociale, per violenza domestica, per lavoro subordinato), sostitutivi dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, sia possibile l’esenzione dalla verifica della condizioni di reciprocità. Ancora, si ritiene lecito esentare dalla verifica di condizione di reciprocità il possessore di un’attestazione di soggiorno permanente ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. 30/2007.
Non appaiono, invece, idonei ad esentare la verifica della reciprocità il possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da un Paese Schengen diverso dall’Italia; il possesso di un visto temporaneo; il c.d. visto per residenza elettiva il quale ai sensi del Decreto del Ministero degli Affari Esteri 11 maggio 2011 consente l’ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa.
In riferimento al permesso di soggiorno per investitori di cui all’art. 26-bis del Testo Unico sull’immigrazione si discute se sia o meno necessaria la verifica e per questioni di prudenza e tuziorismo si ritiene consigliabile procedere alla verifica della reciprocità. Resta inteso che il singolo notaio può aderire alla teoria secondo cui per i possessori del permesso di soggiorno per investitori non sia necessario accertare la reciprocità in quanto se così fosse apparirebbe frustrata la norma emanata dallo Stato al fine di attrarre investimenti stranieri.
Notaio Guido Brotto – contattami per maggiori informazioni nella mia sede di Lecco